Statuto sociale

Articolo 1

L’associazione dei docenti e dei cultori delle discipline estetologiche attivi in Italia, costituita col nome di “Società Italiana d’Estetica”, è disciplinata dal presente Statuto.

La Società ha sede presso la sede del Presidente pro tempore.

L’anno sociale coincide con l’anno solare, a eccezione del primo esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2002.

La durata della Società è illimitata.

Articolo 2

La Società ha le seguenti finalità:

a) promuovere la ricerca nel campo delle problematiche estetiche ed estenderne l’interes­se per la loro migliore conoscenza;

b) collaborare con le attività di studio e didattiche svolte nelle sedi universitarie e stabilire relazioni con istituzioni che abbiano finalità similari per curare iniziative comuni;

c) valorizzare e tutelare la professionalità degli estetologi italiani in tutti gli ambiti in cui si eserciti la loro attività;

d) stimolare l’incontro e la collaborazione dei cultori italiani d’estetica;

e) stimolare l’incontro e la collaborazione dei cultori italiani d’estetica con quelli degli altri paesi.

Articolo 3

Per il conseguimento di tali finalità la Società si propone di promuovere e/o patrocinare:

a) riunioni periodiche o aperiodiche nelle sedi locali nella forma di convegni, seminari, giornate di studio, tavole rotonde, cicli di conferenze, corsi di lezioni;

b) congressi disciplinari o tematici nazionali;

c) confronti con gli estetologi stranieri;

d) iniziative mirate alla sensibilizzazione verso le problematiche estetiche rivolte al mondo della scuola secondaria e della società civile;

e) corsi di specializzazione;

f) borse di studio;

g) concorsi a premi e ogni altro mezzo atto a conseguire le finalità di promozione della ricerca estetologica.

Le attività della Società sono articolate operativamente attraverso specifici "osservatorî" dell'orizzonte estetologico.

Articolo 4

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dalle quote dei soci ordinari;

b) dalle cose mobili o immobili e dai diritti da chiunque lasciati o donati;

c) dai contributi, sussidi, sovvenzioni concessi dallo Stato, dalle Regioni, Province e Comuni, o da Enti pubblici e da privati;

d) dai proventi dei contratti di studio e di ricerca e dalle pubblicazioni;

e) da proventi vari.

Articolo 5

I soci della Società si distinguono in soci ordinari, soci stranieri e soci onorari.

Possono essere soci ordinari della Società tutti i cultori di discipline estetologiche che rivestano un ruolo accademico nel settore scientifico-disciplinare estetologico, attualmente indicato nell’ordinamento universitario italiano con la sigla M-FIL/04, quali: ricercatore universitario, professore di seconda fascia, professore di prima fascia.

Possono parimenti diventare soci ordinari della Società tutti i cultori di problematiche estetiche, che ne facciano richiesta, in seguito a motivata presentazione di due soci e delibera del Consiglio di Presidenza.

All'atto dell'iscrizione il socio ordinario dovrà indicare a quale ambito estetologico è rivolto prevalentemente il suo interesse formalizzando la sua adesione a uno o più "osservatorî" della Società.

Possono altresì acquisire la condizione di socio straniero tutti i cultori di problematiche estetiche non in possesso della cittadinanza italiana, in seguito a motivata presentazione di due soci e delibera del Consiglio di Presidenza.

I soci ordinari hanno l’obbligo di concorrere al conseguimento delle finalità della Società, partecipando alle attività da essa promosse e versando la quota annuale fissata dall’As­semblea dei soci. I soci stranieri sono esentati dal versamento della quota sociale.

Qualora un socio ordinario non ottemperi agli obblighi sociali per un intero anno solare decade d’ufficio da membro della Società.

La Società può attribuire la qualifica di socio onorario a studiosi di chiara fama che abbiano conseguito particolari benemerenze nel campo degli studi estetologici. I soci onorari vengono nominati dall’Assemblea dei soci su proposta del Presidente.

Alla Società, su delibera dell’Assemblea dei soci, possono aderire anche Enti pubblici e privati.

L'iscrizione alla Società  non è compatibile con l'adesione a similari associazioni italiane.

Articolo 6

Sono organi della Società:

a) l’Assemblea dei Soci;

b) il Presidente;

c) il Consiglio di Presidenza;

d) il Consiglio di Garanzia.

Articolo 7

L’Assemblea è costituita dai soci ordinari che siano in regola con gli obblighi sociali. Non fanno parte dell’Assemblea i soci stranieri e i soci onorari.

L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno solare, e in sessione straordinaria ogni volta che il Presidente ritenga opportuno convocarla o ne faccia richiesta il Consiglio di Garanzia o un terzo dei soci ordinari.

L’assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno quindici giorni inviato anche a mezzo fax o posta elettronica, indicante il giorno, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione.

L’Assemblea è validamente costituita quando sia presente in prima convocazione la metà dei soci più uno; e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono valide se vi concorre la metà dei soci presenti più uno; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni per le modifiche statutarie richiedono la maggioranza assoluta dei soci.

Gli uffici di presidente e di segretario dell’Assemblea sono assunti dal Presidente e dal Segretario della Società. In caso di loro assenza l’Assemblea eleggerà nel suo seno un presidente e un segretario.

I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea da altri soci tramite delega scritta. Ciascun socio non potrà rappresentare più di due soci.

Articolo 8

L’Assemblea ha i seguenti compiti:

a) determina l’ammontare della quota associativa;

b) approva gli indirizzi generali della Società;

c) elegge il Presidente

d) elegge il Consiglio di Presidenza;

e) elegge il Segretario-tesoriere;

f) nomina i soci onorari;

g) approva il bilancio preventivo annuale dell’esercizio seguente e il conto consuntivo dell’esercizio trascorso;

h) delibera circa tutti gli oggetti che il Presidente riterrà opportuno sottoporle.

Articolo 9

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea fra i soci ordinari. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società a ogni effetto di fronte a terzi, in giudizio e avanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie; e detiene la firma sociale per tutte le operazioni ordinarie e per tutte le operazioni di banca.

Il Presidente ha i seguenti compiti:

a) convocare e presiedere l’Assemblea, il Consiglio di Presidenza e il Consiglio di Garanzia;

b) curare l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea, del Consiglio di Presidenza e del Consiglio di Garanzia;

c) coordinare e sovrintendere alle attività e agli uffici della Società e assumere impiegati e collaboratori necessari;

d) presiedere qualsiasi commissione esaminatrice per l’attribuzione di premi, borse di studio e simili;

e) avere la responsabilità della gestione amministrativa e contabile della Società, che è tenuto a registrare in appositi libri;

f) rispondere personalmente della conservazione dei beni della Società e redigerne l’inventario;

g) curare la preparazione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’ap­provazione dell’Assemblea;

h) compiere tutto quanto per legge o statuto non sia riservato espressamente ad altri organi statutari.

Il Presidente presta la sua opera gratuitamente, fermo restando il diritto a un eventuale rimborso spese opportunamente documentato.

Il Presidente può dare delega per compiti specifici a un componente del Consiglio di Presidenza.

Il Presidente designa, fra i componenti del Consiglio di Presidenza, uno o più sostituti con la qualifica di Vice-Presidente, ai quali in caso di assenza o suo momentaneo impedimento sono demandate tutte le sue funzioni.

Articolo 10

Il Consiglio di Presidenza è eletto dall’Assemblea su proposta del Presidente ed è composto da un numero di soci ordinari, che potrà variare da quattro a otto, e da un Segretario-tesoriere con voto consultivo. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio di Presidenza:

a) delibera sulle materie proposte dal Presidente e lo coadiuva in tutte le attività della Società;

b) nomina, in seguito a motivata presentazione di due soci e proposta del Presidente, i nuovi soci ordinari;

c) nomina, su proposta del Presidente, i responsabili delle eventuali sezioni di lavoro, i consulenti scientifici e i collaboratori della Società.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce tre volte l’anno e ogni volta che lo ritenga utile il Presidente o lo richiedano due componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 11

Il Consiglio di Garanzia è composto da tutti i soci ordinari che rivestano la qualifica di professore di ruolo di prima fascia appartenenti al settore scientifico-disciplinare estetologico, attualmente indicato nell’ordinamento universitario con la sigla M-FIL/04.

Il Consiglio di Garanzia:

a) promuove la discussione pubblica sullo stato della ricerca estetologica e conduce un costante monitoraggio della presenza dell'estetica negli ordinamenti statali italiani offrendo pareri agli organi istituzionali per la sua ottimale attivazione;

b) sorveglia sull’andamento complessivo delle attività della Società;

c) esprime valutazioni sul grado di rilevanza della ricerca estetologica;

d) controlla la gestione finanziaria della Società, riferendo all’Assemblea in ordini ai bilanci e alla loro approvazione.

Il Consiglio di Garanzia si riunisce ordinariamente una volta l’anno ed ogni volta che lo ri­tenga utile il Presidente o lo richiedano quattro componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 12

In caso di scioglimento della Società, l’Assemblea dei soci nominerà l’organo della liquidazione determinandone i poteri.

Articolo 13

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme in materia del Codice Civile e alle altre leggi in vigore.