STATUTO

STATUTO SOCIALE

Articolo 1

L’associazione dei docenti e dei cultori delle discipline estetologiche attivi in Italia, costituita col nome di “Società Italiana d'Estetica”, è disciplinata dal presente Statuto.

La Società ha sede presso la sede del Presidente pro tempore.

L'anno sociale coincide con l'anno solare, a eccezione del primo esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2002.

La durata della Società è illimitata.


Articolo 2

La Società ha le seguenti finalità:

a) promuovere la ricerca nel campo delle problematiche estetiche ed estenderne l'interesse per la loro migliore conoscenza;

b) collaborare con le attività di studio e didattiche svolte nelle sedi universitarie e stabilire relazioni con istituzioni che abbiano finalità similari per curare iniziative comuni;

c) valorizzare e tutelare la professionalità degli estetologi italiani in tutti gli ambiti in cui si eserciti la loro attività;

d) stimolare l'incontro e la collaborazione dei cultori italiani d'estetica;

e) stimolare l'incontro e la collaborazione dei cultori italiani d'estetica con quelli degli altri paesi.

La Società persegue i propri fini nel rispetto del codice etico (“SIE Policies”) che ha pubblicato sul proprio sito ufficiale.


Articolo 3

Per il conseguimento di tali finalità la Società si propone di promuovere e/o patrocinare:

a) riunioni periodiche o aperiodiche nelle sedi locali nella forma di convegni, seminari, giornate di studio, tavole rotonde, cicli di conferenze, corsi di lezioni;

b) congressi disciplinari o tematici nazionali;

c) confronti con gli estetologi stranieri;

d) iniziative mirate alla sensibilizzazione verso le problematiche estetiche rivolte al mondo della scuola secondaria e della società civile;

e) concorsi a premi e ogni altro mezzo atto a conseguire le finalità di promozione della ricerca estetologica.


Articolo 4

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dalle quote dei soci ordinari;

b) dalle cose mobili o immobili e dai diritti da chiunque lasciati o donati;

c) dai contributi, sussidi, sovvenzioni concessi dallo Stato, dalle Regioni, Province e Comuni, o da Enti pubblici e da privati;

d) dai proventi dei contratti di studio e di ricerca e dalle pubblicazioni;

e) da proventi vari.


Articolo 5

I soci della Società si distinguono in soci ordinari, soci stranieri e soci onorari.

Possono diventare soci ordinari della Società tutti i cultori di problematiche estetiche, che ne facciano richiesta secondo le modalità fissate in apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo e pubblicato sul sito della Società.

Possono altresì acquisire la condizione di socio corrispondente cultori di problematiche estetiche che operano stabilmente all’estero, in seguito a motivata presentazione di due soci e delibera del Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti a perseguire le finalità della Società indicate nell'Art. 2 del presente Statuto, individualmente o in collaborazione con altri Soci, e sono invitati a partecipare alle iniziative promosse da essa. I soci ordinari hanno l'obbligo di versare la quota annuale fissata dall'Assemblea dei soci e di presenziare ai momenti statutari regolarmente convocati (Assemblea, Organi societari). I soci corrispondenti sono esentati dal versamento della quota sociale.

Compito dei soci ordinari è partecipare attivamente alla vita della Società, impegnandosi nelle sue varie iniziative e promuovendo momenti di incontro e confronto anche a livello locale. Ciascun socio, con l’iscrizione, si impegna a rispettare il codice etico (“SIE Policies”) che la Società ha adottato e pubblicato sul proprio sito web.

Qualora un socio ordinario manchi di versare entro l'anno sociale la quota annuale decade da membro della Società previa deliberazione del Consiglio Direttivo, su segnalazione del Presidente.

La Società può attribuire la qualifica di socio onorario a studiosi di chiara fama italiani e stranieri che abbiano conseguito particolari benemerenze nel campo degli studi estetologici. I soci onorari vengono nominati dall'Assemblea dei soci su proposta del Presidente.



Articolo 6

Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Comitato Scientifico.


Articolo 7

L'Assemblea è costituita dai soci ordinari che siano in regola con gli obblighi sociali fino all’anno solare in corso incluso. Non fanno parte dell'Assemblea i soci corrispondenti e i soci onorari.

L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno solare, e in sessione straordinaria ogni volta che il Presidente ritenga opportuno convocarla o ne faccia richiesta la maggioranza assoluta del Comitato Scientifico o un terzo dei soci ordinari.

L’Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno quindici giorni inviato a mezzo posta elettronica, indicante il giorno, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente in prima convocazione la metà dei soci più uno; e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono valide se vi concorre la metà dei soci presenti più uno; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni per le modifiche statutarie richiedono la maggioranza assoluta dei soci.

Gli uffici di presidente e di segretario dell'Assemblea sono assunti dal Presidente e dal Segretario della Società. In caso di loro assenza l'Assemblea eleggerà nel suo seno un presidente e un segretario.

I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea da altri soci tramite delega scritta. Ciascun socio non potrà rappresentare più di due soci.

L’Assemblea può riunirsi e deliberare anche in modalità telematica, ove il Presidente ne ravvisi la necessità o l’opportunità.


Articolo 8

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

a) approva gli indirizzi generali della Società e ne stabilisce il codice etico (“SIE Policies”);

b) determina l’ammontare della quota associativa su proposta del Consiglio Direttivo;

c) elegge il Presidente;

d) elegge il Consiglio Direttivo;

e) nomina i soci onorari;

f) approva il bilancio preventivo annuale dell'esercizio seguente e il conto consuntivo dell'esercizio trascorso;

g) delibera circa tutti gli oggetti che il Presidente riterrà opportuno sottoporle.


Articolo 9

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea fra i soci ordinari su proposta di almeno il 20% di essi. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un solo mandato consecutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società a ogni effetto di fronte a terzi, in giudizio e avanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie; e detiene la firma sociale per tutte le operazioni ordinarie e per tutte le operazioni di banca.

Il Presidente ha i seguenti compiti:

a) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, coordinare il Comitato Scientifico;

b) curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico;

c) coordinare e sovrintendere alle attività e agli uffici della Società e assumere impiegati e collaboratori necessari;

d) presiedere qualsiasi commissione esaminatrice per l'attribuzione di premi e simili;

e) avere la responsabilità della gestione amministrativa e contabile della Società, che è tenuto a registrare in appositi libri;

f) rispondere personalmente della conservazione dei beni della Società e redigerne l'inventario;

g) curare la preparazione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h) compiere tutto quanto per legge o statuto non sia riservato espressamente ad altri organi statutari.

Il Presidente presta la sua opera gratuitamente, fermo restando il diritto a un eventuale rimborso spese opportunamente documentato.

Il Presidente può dare delega, anche di sua rappresentanza, su materie specifiche fino a un massimo di tre soci ordinari. Tali Delegati partecipano come uditori, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo.

Il Presidente designa, fra i componenti del Consiglio Direttivo, uno o più sostituti con la qualifica di Vice-Presidente, ai quali in caso di assenza o suo momentaneo impedimento sono demandate tutte le sue funzioni.


Articolo 10

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da dieci soci ordinari, con la seguente composizione: tre professori di prima fascia, tre professori di seconda fascia, due ricercatori e due tra i soci che non rivestano incarichi stabili in Università italiane, fra i quali il più giovane assume la funzione di Segretario. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili per un solo mandato consecutivo come rappresentanti per la medesima fascia.

Le candidature a membro del Consiglio Direttivo sono individuali e vengono presentate all'Assemblea su proposta di almeno 10 soci ordinari. Ciascun socio ordinario non può proporre più di tre candidature. Il Presidente della Società comunica ai Soci le candidature pervenute contestualmente alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria annuale. Tali candidature devono essere presentate al Presidente della Società, secondo le modalità previste, entro 60 giorni dalla comunicazione da parte del Presidente della Società della data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria annuale. Ciascun socio può esprimere un voto per ogni componente del Consiglio Direttivo - professori di I fascia, professori di II fascia, ricercatori, soci che non rivestano incarichi stabili in Università italiane - per un totale di quattro voti per Socio. A parità di voti, prevale il genere meno rappresentato e il Socio candidato di età più giovane.

Ai lavori del Consiglio Direttivo partecipano, ma senza diritto di voto, eventuali Delegati che il Presidente può designare su materie specifiche fino a un massimo di tre. Possono essere Delegati del Presidente i soci ordinari.

Il Consiglio Direttivo:

a) delibera sulle materie proposte dal Presidente e lo coadiuva in tutte le attività della Società;

b) fissa il regolamento per l’iscrizione alla Società e delibera sull’ammissione di nuovi soci ordinari e corrispondenti che ne facciano richiesta conforme;

c) nomina, su proposta del Presidente, i responsabili delle eventuali sezioni di lavoro, i consulenti scientifici e i collaboratori della Società;

d) controlla la gestione finanziaria della Società, riferendo all'Assemblea in ordini ai bilanci e alla loro approvazione;

e) promuove la discussione pubblica sullo stato della ricerca estetologica e conduce un costante monitoraggio della presenza dell'estetica negli ordinamenti statali italiani offrendo pareri agli organi istituzionali per la sua ottimale attivazione.

Il Consiglio di Direttivo si riunisce tre volte l'anno e ogni volta che lo ritenga utile il Presidente o lo richiedano due componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi e deliberare anche in modalità telematica, ove il Presidente ne ravvisi la necessità o l’opportunità.


Articolo 11

Il Comitato Scientifico è composto di diritto da tutti i soci ordinari che rivestano la qualifica di professore di prima fascia per il ssd M-Fil 04 nelle Università italiane.

Insieme con il Presidente, che ne coordina i lavori, il Comitato Scientifico:

a) coordina e indirizza la riflessione sulle politiche societarie, sulla partecipazione della Società al dibattito universitario italiano;

b) cura insieme con il Presidente le relazioni istituzionali con gli organi ministeriali e con gli Atenei;

c) promuove con il Consiglio Direttivo la discussione sullo stato della ricerca estetologica in Italia e sull’andamento delle attività della Società.

Nei casi di grave violazione dei principi statutari o d’indegnità, il Comitato Scientifico può sospendere in via cautelativa i soci dai loro diritti societari e proporre al Consiglio Direttivo e all’Assemblea la loro decadenza.

Il Comitato Scientifico si riunisce due volte l’anno, di cui una in occasione dell’Assemblea della Società, e tutte le volte che lo ritenga utile il Presidente o ne facciano richiesta almeno cinque componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Scientifico può riunirsi e deliberare anche in modalità telematica, ove il Presidente ne ravvisi la necessità o l’opportunità.


Articolo 12

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci nominerà l'organo della liquidazione determinandone i poteri.


Articolo 13

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme in materia del Codice Civile e alle altre leggi in vigore.